Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9393 del 17 dicembre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:9393CIV

Massima

Massima ufficiale
Il periodo di tre giorni di ferie retribuite, che l' art. 119 d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 attribuisce ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso uffici elettorali, da intendersi nella sua consistenza integrale e senza comprendervi eventuali giorni festivi o non lavorativi ricadenti nei giorni di svolgimento delle operazioni elettorali, spetta - oltre al presidente, agli scrutatori ed al segretario del seggio - anche ai rappresentanti di lista, a condizione tuttavia che essi abbiano effettivamente adempiuto le loro funzioni per tutti i giorni in cui si sono svolte le operazioni, dovendosi in difetto corrispondentemente ridurre il periodo di tre giorni di ferie spettante. da vedere: [s85\00890] [s84\00520]

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