Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza breve n. 1895 del 2012

ECLI:IT:TARLE:2012:1895SENB

Massima

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L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale comporta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso, che deve pertanto essere dichiarato improcedibile. In tali casi, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione del tempestivo annullamento dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione. Il principio di diritto che emerge è che l'annullamento in autotutela di un provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente compensazione delle spese processuali, in ragione del tempestivo intervento correttivo dell'amministrazione. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'economia processuale e l'efficienza dell'azione amministrativa, evitando inutili contenziosi e garantendo il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione. Esso si applica ogni qualvolta l'amministrazione, a seguito dell'impugnazione di un proprio atto, proceda tempestivamente al suo annullamento in autotutela, eliminando così la lesione denunciata dal ricorrente e facendo venir meno l'interesse alla decisione del ricorso. In tali ipotesi, l'intervento correttivo dell'amministrazione, pur successivo all'instaurazione del giudizio, consente di evitare un inutile dispendio di risorse pubbliche e private, giustificando la compensazione delle spese processuali.

Sentenza completa

N. 01606/2012
REG.RIC.

N. 01895/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01606/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2012, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Regione Puglia, non costituita;

per l'annullamento

- della determina n. 202 del 5 giugno 2012, notificata il 24 luglio 2012, con cui la Regione Puglia ha comminato al ricorrente il pagamento dell’indennità risarcitoria di € 5.025,51, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, per le opere eseguite sul terreno di sua proprietà sito in Nardò (Le), località Pagani;

- …

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