Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza breve n. 906 del 2019

ECLI:IT:TARSAR:2019:906SENB

Massima

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La stazione appaltante, nell'esercizio del potere di autotutela, può annullare in via di autotutela una procedura di gara, anche in pendenza di un giudizio, qualora ritenga fondate le contestazioni sollevate dal ricorrente, riconoscendo la fondatezza delle censure proposte. In tal caso, il giudice amministrativo, preso atto dell'annullamento in autotutela della gara, dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della sostanziale soccombenza della stazione appaltante. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la stazione appaltante, nell'esercizio del potere di autotutela, può annullare una procedura di gara anche in pendenza di un giudizio, qualora ritenga fondate le contestazioni sollevate dal ricorrente. In tal caso, il giudice amministrativo, preso atto dell'annullamento in autotutela, dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della sostanziale soccombenza della stazione appaltante. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: 1. La stazione appaltante può esercitare il potere di autotutela e annullare una procedura di gara anche in pendenza di un giudizio, qualora ritenga fondate le contestazioni sollevate dal ricorrente. Tale potere di autotutela è espressione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. 2. L'annullamento in autotutela della gara da parte della stazione appaltante, a fronte delle censure sollevate dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, in quanto l'interesse del ricorrente risulta integralmente soddisfatto. 3. In considerazione della sostanziale soccombenza della stazione appaltante, che ha riconosciuto la fondatezza delle contestazioni del ricorrente annullando la gara, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. 4. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito dell'annullamento in autotutela della gara, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio senza entrare nel merito delle questioni controverse, in applicazione del principio di economia processuale.

Sentenza completa

Pubblicato il 19/12/2019

N. 00906/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00707/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2019, proposto da:
Smith & Nephew S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ats Sardegna Azienda per la Tutela della Salute, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

((omissis)) S.r.l., Johnosn & Johnson S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) del Bando di Gara relativo alla procedura indetta …

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