Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 692 del 2015

ECLI:IT:TARVEN:2015:692SENT

Massima

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La massima giuridica che può essere estratta dalla sentenza è la seguente: La nozione di "area minima di cava" di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e la coltivazione di una cava, deve essere interpretata in senso restrittivo, riferendosi esclusivamente alla superficie destinata allo scavo effettivo, e non all'intera area indicata nella domanda, in quanto la ratio della norma è quella di evitare la proliferazione di piccole cave che comportano una maggiore compromissione del territorio e rendono difficile la vigilanza sulle attività estrattive e un'adeguata ricomposizione ambientale. Pertanto, il mancato rispetto della superficie minima di 50.000 mq prevista dalla legge regionale, a causa della riduzione dell'area di scavo per la realizzazione di un pozzo e relative strutture all'interno dell'area indicata nella domanda, costituisce un valido motivo di diniego dell'autorizzazione, senza che l'Amministrazione sia tenuta a esperire ulteriori verifiche o a consentire l'integrazione documentale, trattandosi di un elemento ostativo sopravvenuto rispetto alla presentazione della domanda. L'omessa acquisizione di nuovi pareri delle Amministrazioni comunali e della commissione tecnica provinciale non determina l'illegittimità del provvedimento di diniego, in quanto l'istruttoria risulta comunque completa per effetto del parere acquisito dalla commissione tecnica regionale e della sopravvenienza di un elemento ostativo all'accoglimento della domanda. Infine, l'Amministrazione non è tenuta a esperire un tentativo di deroga delle distanze di sicurezza dal pozzo e dal gasdotto, qualora la superficie minima di cava risulti comunque non raggiunta anche prescindendo da tali fasce di rispetto.

Sentenza completa

N. 00957/1998
REG.RIC.

N. 00692/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00957/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 1998, proposto da:
Mosole Spa, subentrata a Trevigiana Estrazione Ghiaia - Steg Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il loro studio Venezia - Mestre, Via Cavallotti, 22;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, ((omissis)), 63;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 9 dicembre 1997, n. 4410, di diniego ad aprire e coltivare la cava di ghiaia denominata "Molinetto"…

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