Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 900 del 2019

ECLI:IT:TARSAR:2019:900SENT

Massima

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L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo da parte dell'autorità che lo ha emanato comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per l'impugnazione di tale atto, con conseguente obbligo di condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite, compreso il rimborso del contributo unificato, in favore del ricorrente. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l'annullamento in autotutela intervenga successivamente all'instaurazione del giudizio, in quanto l'annullamento dell'atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, rendendo il giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere. L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non esclude la possibilità per il giudice di condannare l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, compreso il rimborso del contributo unificato, in favore del ricorrente, in considerazione delle ragioni e delle modalità con cui è stato disposto l'annullamento. Infatti, l'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non preclude al giudice di valutare le circostanze che hanno condotto all'adozione di tale provvedimento, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite. In particolare, il giudice può condannare l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, compreso il rimborso del contributo unificato, qualora ritenga che l'annullamento in autotutela sia intervenuto per ragioni di opportunità e convenienza, piuttosto che per l'accoglimento delle ragioni del ricorrente, ovvero qualora l'annullamento sia stato disposto in modo tardivo, dopo l'instaurazione del giudizio, determinando un aggravio di spese per il ricorrente. In tali ipotesi, il giudice può ritenere che l'annullamento in autotutela non sia sufficiente a escludere la soccombenza dell'amministrazione e, pertanto, può condannarla al pagamento delle spese di lite, compreso il rimborso del contributo unificato, in favore del ricorrente.

Sentenza completa

Pubblicato il 19/12/2019

N. 00900/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00218/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2017, proposto da
G.M. Automar di Gianluca Congiu & C S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Martelli e Sergio Rosa, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Martelli in Cagliari, via San Lucifero n. 56;

contro

Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Angius e Roberto Murroni, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Murroni in Cagliari, viale Trento n. 69;

nei confronti

Cantiere Nautico Porto Corallo S.r.l., non costituito in gi…

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