Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 26 del 2015

ECLI:IT:TARPIE:2015:26SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che rende privo di utilità pratica la pronuncia giurisdizionale richiesta. Il principio di diritto è che il venir meno dell'interesse all'annullamento del provvedimento impugnato, a causa dell'adozione di un nuovo atto da parte dell'amministrazione, determina l'improcedibilità del ricorso, in quanto il giudice non può pronunciarsi su una questione ormai priva di utilità concreta per il ricorrente. Ciò in quanto il processo amministrativo è volto alla tutela di situazioni giuridiche soggettive attuali e non meramente ipotetiche o future. Il giudice, pertanto, non può pronunciarsi su atti ormai superati o privi di effetti, ma deve limitarsi a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza entrare nel merito della legittimità degli atti impugnati. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l'amministrazione adotti un nuovo regolamento o procedura che renda priva di utilità la pronuncia richiesta, in quanto il ricorrente non ha più interesse all'annullamento degli atti impugnati. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse non comporta alcuna pronuncia sulle spese, in assenza della costituzione in giudizio della parte resistente.

Sentenza completa

N. 00006/2004
REG.RIC.

N. 00026/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2004, proposto da:
H3g Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Montanaro, Guido Bardelli, Maria Alessandra Bazzani, Jacopo Recla, con domicilio eletto presso lo studiod ell’avv. Riccardo Montanaro in Torino, Via del Carmine, 2;

contro

Comune Novara, on costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 516 in data 27.10.2003 n. prot. 59157;

con i motivi aggiunti, depositati il 13.1.2004:

della delibera di Giunta Comunale di Novara n. 564 in data 12.11.2003, avente ad oggetto l'approvazione delle procedura in materia di infrastrutture di…

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