Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 1794 del 2012

ECLI:IT:TARPA:2012:1794SENT

Massima

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Il mancato rispetto del requisito di notifica del ricorso introduttivo alle autorità che hanno emanato i provvedimenti impugnati, previsto dall'art. 21, comma 1, della legge n. 1034/1971, determina l'inammissibilità del ricorso, in quanto tale omissione non è sanabile. Inoltre, il deposito del ricorso oltre il termine dimidiato di quindici giorni dalla notifica, previsto dall'art. 23-bis della medesima legge per i ricorsi in materia espropriativa, comporta l'irricevibilità dello stesso. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il rispetto delle norme processuali sulla notifica e sul deposito del ricorso costituisce un requisito essenziale per la validità dell'azione giurisdizionale, la cui mancanza determina l'inammissibilità o l'irricevibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del processo e il rispetto del principio del contraddittorio, nonché di assicurare la certezza e la ragionevole durata del giudizio. La massima giuridica che può essere formulata è la seguente: La mancata notifica del ricorso introduttivo alle autorità che hanno emanato i provvedimenti impugnati, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 21, comma 1, della legge n. 1034/1971, e il deposito del ricorso oltre il termine dimidiato di quindici giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 23-bis della medesima legge per i ricorsi in materia espropriativa, determinano rispettivamente l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria. Tali requisiti processuali sono essenziali per garantire il corretto svolgimento del processo, il rispetto del principio del contraddittorio e la certezza e ragionevole durata del giudizio. Il mancato rispetto di tali formalità, pertanto, comporta l'improcedibilità dell'azione giurisdizionale, a tutela delle esigenze di ordine pubblico processuale.

Sentenza completa

N. 02235/2006
REG.RIC.

N. 01794/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02235/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2235 del 2006, proposto da:
Conte Tasca D'Almerita S.p.A. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato, per procura a margine del ricorso introduttivo, dall’avv. ((omissis)) e, per procura in calce alla memoria di costituzione depositata il 6 settembre 2010, dall’avv ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raimondi, in Palermo, via ((omissis)) N. 10;

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Palermo, corso Pisani …

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