ECLI:IT:CASS:2003:170PEN
FATTO E DIRITTO Con decreto del 18 aprile 2001 il Tribunale di Agrigento rigettava la proposta -formulata dal Questore a norma dell'art. 2 della legge 31.5.1965 n. 575- di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di S. G. C. La decisione, impugnata dal pubblico ministero, veniva riformata dalla Corte di Appello di Palermo, che con decreto dell'11 febbraio 2002 sottoponeva il proposto alla sorveglianza speciale per la durata di anni due, ai sensi dell'art. 1 della legge 27.12.1956 n. 1423. Osservava la Corte territoriale che la presenza del S. G. ad una riunione tenutasi l'8 agosto 1999, a cui avevano partecipato noti esponenti della mafia di F., in assenza di altri elementi significativi non era sintomatica dell'inserimento dello stesso proposto nell'organizzazione mafiosa, tenuto conto che quell'incontro era finalizzato unicamente alla composizi…
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