Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11929 del 21 marzo 2024

ECLI:IT:CASS:2024:11929PEN

Massima

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Il mancato versamento della cauzione imposta in sede di applicazione di una misura di prevenzione personale, pur essendo una contravvenzione, non viola il principio di responsabilità personale né il divieto di sanzioni contrarie al senso di umanità, in quanto la legge prevede la possibilità di sostituire o revocare la cauzione in base alle condizioni economiche dell'interessato, con l'obbligo per il giudice di accertare almeno la colpa dell'imputato nell'inottemperanza. Pertanto, l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione è deducibile anche nel giudizio penale ai fini della responsabilità per il reato di inosservanza di tale obbligo, incombendo al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, quando quest'ultimo abbia adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza. Inoltre, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 D.Lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale. Pertanto, la mera "dimenticanza" o il "modesto ritardo" nell'adempimento dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza non escludono la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, se non nei limiti di un'ignoranza inevitabile del precetto penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente

Dott. MANCUSO ((omissis)) - Consigliere

Dott. APRILE Stefano - Relatore

Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere

Dott. MONACO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Al.An. nato a M il (Omissis)
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
fissata la trattazione del ricorso con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Ga.Pi., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni scritte dell'avv. To.Ri., in difesa di Al.An., che insiste per l'accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impu…

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