Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 40 del 2022

ECLI:IT:TARBAS:2022:40SENT

Massima

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La realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in un'area PIP, previo parere favorevole della Soprintendenza competente e nel rispetto delle prescrizioni da questa impartite, non costituisce variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 37/1996, in quanto la modifica dello schema di utilizzazione dei lotti interessati, connessa alle esigenze funzionali del centro di raccolta, comporta una riduzione dei parametri tecnici (densità fondiaria, indici di copertura, altezza massima degli edifici, lunghezza massima dei prospetti) entro i limiti previsti dalla citata disposizione normativa. L'approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte degli organi politici dell'ente locale, previa validazione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico comunale in contraddittorio con i progettisti, è conforme alla ripartizione di competenze tra organi politici e dirigenziali stabilita dal D.Lgs. n. 267/2000, senza che rilevi l'eventuale successivo affidamento dei lavori. Il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza, a seguito dell'esame degli elaborati progettuali integrativi e del documento di valutazione preventiva dell'impatto archeologico, nel rispetto delle prescrizioni impartite, è legittimo in quanto la discrezionalità riconosciuta all'amministrazione competente in materia di tutela del patrimonio culturale non impone necessariamente l'attivazione del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ove non emergano elementi di potenziale interesse archeologico.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/01/2022

N. 00040/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla concessionaria Macchine Agricole e ((omissis)), in persona dell’omonima titolare, dalla Imec S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dalla CMG S.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., dalla Carrozzeria Briamonte S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dall’Ingrosso Alimentare Pacal S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dalla Cash & Carry Castelluccio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dall’Agriturismo D’Alessandra Elvira, in persona dell’omonima titolare, e dai sigg. ((omissis)) e ((omissis)), tutti rappr…

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