Cassazione penale Sez. I sentenza n. 377 del 23 gennaio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:377PEN

Massima

Massima ufficiale
Il concetto di 'modica quantità - espresso dalla legge n 685 del 1975 sia per la sussistenza, nei confronti del consumatore della causa di non punibilità della detenzione per uso personale non terapeutico, sia per punire meno severamente il piccolo trafficante al minuto - va desunta dalla quantità di stupefacente occorrente per la confezione di una dose normale; di quella, cioè, generalmente assunta dai tossicomani, indipendentemente dalle loro condizioni soggettive e dal loro grado di tossicomania. Rettamente è esclusa la modicita tutte le volte che la quantità di stupefacente detenuto per il consumo proprio o la cessione a terzi consente la confezione di una pluralità di dosi, denotanti l'intento di alimentare il vizio proprio o di altrui. (Nella specie è stato ritenuto esatto il ragionamento dei giudici di merito che avevano escluso che un quantitativo di 80 gr di hascish e 92 dosi di morfina pura potesse considerarsi "modico"). (V, nel senso che la 'modica quantità è quella che non superi le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona, mass n 143111 ed ivi citate).

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