Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7686 del 4 agosto 1982

ECLI:IT:CASS:1982:7686PEN

Massima

Massima ufficiale
La circostanza attenuante prevista dall'. 62 n.. 4 cod. pen. è applicabile al delitto tentato solo quando risulti provato rigorosamente ed univocamente che, se il reato fosse stato portato a compimento, ne sarebbe derivato un danno di speciale tenuità. (Fattispecie relativa a diniego dell'attenuante in tentato borseggio, motivato con l'impossibilità di acquisire la certezza che se si fosse realizzato l'evento, il danno sarebbe stato di speciale tenuità, dal momento che il borseggiato può essere privato di tutti i valori che porta addosso.

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