Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza breve n. 723 del 2018

ECLI:IT:TARLIG:2018:723SENB

Massima

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Il possesso del certificato di agibilità e dei requisiti di prevenzione incendi costituisce un presupposto essenziale per l'esercizio legittimo di un'attività ricettiva, come il campeggio. L'amministrazione comunale, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, può legittimamente diffidare il gestore a conformare l'attività alla normativa vigente, assegnando un termine per l'adeguamento, e, in caso di inottemperanza, adottare provvedimenti inibitori della prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata. La mancanza del certificato di agibilità e dei requisiti di prevenzione incendi, accertata anche successivamente alla diffida, costituisce un valido presupposto per l'adozione di tali provvedimenti inibitori, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Il gestore non può far valere un affidamento sulla prosecuzione dell'attività in assenza dei necessari requisiti di legge, essendo tenuto a garantire la conformità della struttura ricettiva alla normativa urbanistica, edilizia e di sicurezza. L'amministrazione, pertanto, non è tenuta a motivare ulteriormente l'adozione dei provvedimenti inibitori, una volta accertata l'assenza dei suddetti requisiti, essendo essa stessa espressione di un potere vincolato, finalizzato alla tutela di interessi pubblici primari.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/09/2018

N. 00723/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00382/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ripamare S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via ((omissis)), 31/4;

contro

Comune di Lavagna, in persona del Commissario straordinario, rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via XXV Aprile, 11A/3;

per l'annullamento

dell’atto prot. n. 15889 in data 8 maggio 2018, a firma del Segretario Generale, notificato alla ricorrente in data 8 magg…

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