Cassazione penale Sez. II sentenza n. 20837 del 26 maggio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:20837PEN

Massima

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Il metodo mafioso e l'agevolazione mafiosa costituiscono circostanze aggravanti autonome rispetto al reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p., che possono essere contestate anche a soggetti che non rivestono la qualità di membri dell'associazione mafiosa, purché il loro contributo sia funzionale al perseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale e sia connotato dall'utilizzo del metodo mafioso, caratterizzato dall'intimidazione derivante dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Ai fini della configurabilità dell'aggravante, è sufficiente che il soggetto agisca nell'interesse o a vantaggio dell'associazione mafiosa, anche senza esserne formalmente affiliato, essendo invece necessario che egli abbia consapevolezza di agire in tal modo e che il suo contributo sia effettivamente funzionale al perseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale. L'appartenenza all'associazione mafiosa può essere desunta anche dalla prova di stretti rapporti tra l'indagato e i membri del sodalizio, dalla disponibilità di risorse finanziarie riconducibili all'attività illecita del gruppo, nonché dalla condotta di "convincimento" con metodi violenti e intimidatori nei confronti delle vittime di usura ed estorsione, in quanto parte strategica dell'organizzazione del clan dedito all'attività creditizia. La detenzione di armi da parte di un soggetto che agisce nell'interesse e a vantaggio dell'associazione mafiosa integra l'aggravante della natura armata dell'associazione, a prescindere dalla prova di un formale inserimento dell'indagato nell'organizzazione criminale, essendo sufficiente che egli abbia consapevolezza di agire in tal modo e che il suo contributo sia effettivamente funzionale al perseguimento degli scopi dell'organizzazione. Le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura cautelare, in presenza della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., possono essere escluse solo sulla base di elementi concreti che dimostrino l'interruzione dei rapporti tra l'indagato e il gruppo mafioso di riferimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IMPERIALI Luciano - Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano - rel. Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 17/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. STEFANO FILIPPINI;
lette le conclusioni del PG Dr. TOCCI STEFANO;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11.5.2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura…

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