Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27284 del 17 giugno 2004

ECLI:IT:CASS:2004:27284PEN

Massima

Massima ufficiale
Il responsabile di un industria alimentare, intesa quale esercizio della preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura e somministrazione di prodotti alimentari, deve garantire che tali operazioni siano effettuate in modo igienico, gravando diversamente sullo stesso la responsabilità prevista dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 che si riferisce a tutti i soggetti che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti alimentari destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie.

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