Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34563 del 19 settembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:34563PEN

Massima

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Il mancato rispetto della procedura formale di contestazione della violazione disciplinare prevista dall'art. 81 del Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, come la mancata presenza del Comandante della Polizia penitenziaria al momento della notifica, non determina l'illegittimità del provvedimento disciplinare qualora l'interessato abbia comunque avuto piena conoscenza della contestazione e abbia potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa nel procedimento disciplinare, senza eccepire tempestivamente il vizio procedurale. In tali casi, il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto consente di sanare l'irregolarità formale, non essendo ravvisabile alcuna lesione effettiva del diritto di difesa del detenuto. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, in tema di procedimenti disciplinari in ambito penitenziario, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza disciplinare, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182 c.p.p., commi 2 e 3. Pertanto, l'accettazione del contraddittorio e il pieno dispiegamento in tale sede di difese sul merito dell'addebito disciplinare denotano l'insussistenza dell'interesse del detenuto a dedurre una violazione solo in astratto configurabile, ma priva di incidenza sulle garanzie fondamentali in tema di difesa nel procedimento disciplinare.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. LIUNI Teresa - rel. Consigliere

Dott. TALERICO Palma - Consigliere

Dott. APRILE Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere LIUNI TERESA;
lette le conclusioni del Procuratore generale, DALL'OLIO MARCO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 15/4/2021 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha accolto il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorv…

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