Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2485 del 19 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2485PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale, il giudice del riesame, per la sommarietà della delibazione che è chiamato a compiere, non ha il dovere di confutare tutte le deduzioni delle parti e di discutere tutte le prove risultanti dagli atti, ma, vagliate le une e le altre nel loro complesso, adempie all'obbligo di motivazione indicando gli elementi idonei a sorreggere la "ratio decidendi".

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