Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2546 del 27 giugno 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2546PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di riesame, non vi e` obbligo di rilasciare al difensore copia degli atti depositati in cancelleria a norma del comma ottavo dell`art. 309 cod. proc. pen..  Invero il legislatore non ha ritenuto necessario, ai fini della tutela del diritto di difesa, anche il rilascio di copia degli atti depositati dato che la procedura di riesame costituisce un momento incidentale della fase delle indagini preliminari ove, di regola, vige il principio della segretezza, cosicche` ha preferito lasciare al prudente apprezzamento del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari il contemperamento della tutela del diritto alla difesa con quella dell`obbligo del segreto.    da vedere: Sen 15/01/1994 4943 sez 1 Pen Sen 15/01/1994 4570 sez 1 Pen Sen 13/03/1993 2401 sez 1 Pen Sen 22/09/1993 1282 sez 6 Pen

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