Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12595 del 20 settembre 1990
ECLI:IT:CASS:1990:12595PEN
Massima
Massima ufficiale
In materia di commercio di sostanze alimentari, l`art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283 vieta che siano offerte in vendita sostanze alimentari con denominazioni o nomi anche soltanto "impropri" e disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura ed il contenuto delle sostanze alimentari. L`offerta in vendita di prodotti da forno con la denominazione "pancracker" e l`immagine di un cestello contenente fette di pane, integra il predetto reato, in quanto il termine "pancracker", proprio per l`uso del prefisso "pan" - in relazione ai comuni "cracker" e riferito a prodotto contenente oli vegetali e polvere lievitate, esclusi nella panificazione - e` tale da determinare nell`acquirente immediatamente l`idea del pane.
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