Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1161 del 30 maggio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:1161PEN

Massima

Massima ufficiale
La competenza in tema di commutazione e diminuzioni di pena di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 avente ad oggetto "misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo", appartiene al giudice che ha emesso la relativa condanna; cio` sia per ragioni di carattere letterale, sia per considerazioni di indole sistematica. Sotto il primo profilo va rilevato che ai sensi del comma secondo dell'art. 3 della citata legge, il provvedimento e` preso con ordinanza dal giudice degli incidenti di esecuzione con il procedimento di cui agli artt. 628 e ss. cod. proc. pen., e tale giudice si identifica con quello che ha pronunciato la condanna rispetto alla quale deve effettuarsi la commutazione o la diminuzione. Sotto il secondo aspetto si rileva che il congegno applicativo di cui alla legge dianzi indicata concerne le singole condanne e non la pena cumulata sicche` e` del tutto logico ritenere che le misure per la dissociazione siano applicate dai giudici che hanno pronunciato le condanne per i reati rispetto ai quali il comportamento dissociativo e` operante.

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