Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1043 del 2022

ECLI:IT:TARCT:2022:1043SENT

Massima

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Le obbligazioni del privato relative alla convenzione di lottizzazione divengono esigibili con la scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione - in caso di mancata ultimazione delle opere nei termini - o con l'ultimazione delle opere medesime - se avvenuta prima di detta scadenza - con la conseguenza che il decorso del termine decennale di prescrizione è ipotizzabile solo a far data da tali momenti. La convenzione urbanistica è riconducibile alla categoria degli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990, inserendosi nel procedimento urbanistico attuativo e condividendone la finalità pubblicistica di dotare con il necessario concorso dei privati attuatori le aree di sviluppo delle opere infrastrutturali. Dalla convenzione scaturiscono una serie di obbligazioni civili aventi ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che, se realizzate su suolo di proprietà privata, dovranno essere poi trasferite all'amministrazione, secondo il modulo del pagamento traslativo, poiché l'atto di trasferimento si identifica in un negozio traslativo di esecuzione, il quale trova il proprio fondamento causale nella convenzione urbanistica. L'esecuzione delle prestazioni dedotte nella convenzione è disciplinata dai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, tra i quali trova applicazione l'istituto della prescrizione. Pertanto, ogni diritto ed azione relativi all'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione di lottizzazione sono definitivamente prescritti decorsi dieci anni dalla scadenza della convenzione o dall'ultimazione delle opere, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. In mancanza del collaudo da parte dei tecnici comunali, non può fondarsi né una domanda di inadempimento ad obblighi nascenti dalla convenzione di lottizzazione, né una richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, né una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. per la cessione delle aree, atteso che tale cessione era subordinata all'avvenuto collaudo.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/04/2022

N. 01043/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01259/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2015, proposto dal Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ((omissis)) in Catania, via V.E. Orlando, 56;

contro

la società GF Building S.r.l., già Fraim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Messina;

per l'accertamento:

dell'inadempimento della ditta resistente dell'obbligo di realizzare opere e di trasferire…

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