Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 21409 del 1 giugno 2022

ECLI:IT:CASS:2022:21409PEN

Massima

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Il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile anche in caso di stabile collaborazione tra soggetti che partecipano, anche in posizione apicale, ad altri sodalizi impegnati nel medesimo settore criminoso o siano attivi, anche in forma non associata, in quel settore. La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. L'aggravante speciale della transnazionalità, di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4, oggi trasfusa nell'art. 61-bis c.p., presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, senza che vi sia coincidenza tra tale gruppo e l'associazione a delinquere. La prova del concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche da conversazioni intercettate, purché la loro attendibilità non sia compromessa da elementi tali da avvalorare ingiustificate millanterie dei conversanti, e da dichiarazioni di chiamanti in correità o in reità, quando fungono da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice, senza che possa parlarsi di circolarità della prova. Il divieto di secondo giudizio, in tema di reati associativi, presuppone non solo l'identità del sodalizio sotto il profilo storico-naturalistico, ma anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione. È tuttavia ammissibile la concomitante partecipazione, anche in coincidenza temporale, a plurime associazioni, ove la stessa sia scaturita da un autonomo patto criminale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo - rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere

Dott. VIGNA ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/11/2020 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. ((omissis));
udita la requi…

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