Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6984 del 21 febbraio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:6984PEN

Massima

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Il giornalista che pubblica dichiarazioni lesive dell'altrui reputazione, anche se rilasciate da un intervistato, concorre nel reato di diffamazione ai sensi dell'art. 110 c.p., salvo che le affermazioni non risultino assolutamente non corrispondenti a verità. Ciò in quanto il giornalista, rendendo note all'esterno le dichiarazioni offensive, contribuisce alla diffusione della notizia lesiva. Pertanto, il giornalista che solleciti risposte mirate e presumibilmente concordate, contenenti valutazioni gratuitamente e palesemente offensive dell'altrui reputazione, può essere chiamato a rispondere del reato di diffamazione, a prescindere dalla mera veridicità o meno delle affermazioni. Inoltre, il rinnovo di notizie offensive costituisce ulteriore lesione dell'altrui reputazione. Infine, la durata e la risonanza della trasmissione diffamatoria, così come l'invito a replicare rivolto a chi si fosse sentito nominato, sono elementi irrilevanti ai fini della configurabilità del reato, essendo sufficiente la mera pubblicazione di dichiarazioni lesive.

Sentenza completa

1. G. A., G. R. e I. E. furono tratti a giudizio per rispondere dei seguenti reati:
I primi due:
A) artt. 81, 110, 595, c. 1 e 2 c.p., 13 e 21 l. 8.2.1948, n. 47 30, c. 4 l. 6.8.1990, n. 223 per avere, mediante le trasmissioni televisive diffuse dall'emittente privata "TVQ" di Pescara del 20 e del 24 novembre 1993, nel corso delle quali il G. figurava quale intervistatore e mediante la conferenza stampa dell'1 dicembre 1993, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, offeso la reputazione di sei magistrati, colleghi della G., in servizio presso gli uffici giudiziari di Pescara, attribuendo loro l'adozione di provvedimenti illegittimi, ignoranza di legge, abusi ed ingiustizia di varia natura, oltre ad un comportamento genericamente e specificamente persecutorio nei suoi confronti: in Pescara, alle date indicate, querela in pari data;
l. E.:
B) artt. 81, 110, 595, c. 1 e 2 c.p., 13 e 21 l. 8.2.1948, n. 47 30, c. 4 l. 6.8.1990, n. 223 (co…

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