Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3060 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:3060SENT

Massima

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La revoca di un beneficio pubblico per asserito inadempimento del beneficiario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Il giudice amministrativo ha giurisdizione solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, oppure se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. Tale orientamento, consolidato nelle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si fonda sulla natura delle situazioni soggettive azionate, per cui la revoca di un beneficio pubblico per inadempimento del beneficiario configura una controversia relativa alla fase esecutiva del rapporto, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'atto amministrativo è denominato come "revoca", "decadenza" o "risoluzione". Ciò in quanto il potere di autotutela dell'amministrazione, esercitato con un atto di revoca o decadenza, incide di per sé su posizioni di interesse legittimo, ma la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la controversia sorge in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione, sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario. Il giudice amministrativo mantiene invece la giurisdizione ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Sentenza completa

N. 11405/1997
REG.RIC.

N. 03060/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11405/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11405 del 1997, proposto da:
Ditta Michele Ambrosio Molino, rappresentato e difeso dagli avv. Guido D'Angelo, Giuseppe Vetrano, con domicilio eletto presso Guido D'Angelo in Napoli, via del Rione Sirignano N.6;

contro

Ministero Industria Commercio e Artigianato, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Napoli, Dello Stato;

per l'annullamento della revoca del contributo l. 219/81.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Industria Commercio e Artigianato;

Viste le memorie dife…

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