Cassazione penale Sez. I sentenza n. 20264 del 27 maggio 2010

ECLI:IT:CASS:2010:20264PEN

Massima

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Il terzo titolare di un diritto reale di garanzia su un bene confiscato, per far valere la propria posizione di buona fede e di affidamento incolpevole, ha l'onere di provare sia la titolarità del proprio diritto, costituito da un atto di data certa anteriore al sequestro, sia l'assenza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto. Tuttavia, tale onere probatorio non può essere assolto qualora il terzo non abbia adottato l'ordinaria diligenza e l'accortezza propria della natura dell'attività conclusa, come nel caso in cui la banca mutuante non abbia effettuato le necessarie verifiche sull'affidabilità economica e sulla probità del soggetto finanziato, il quale abbia prodotto una falsa dichiarazione dei redditi, ovvero non abbia accertato l'esistenza di un vincolo di parentela tra il mutuatario e una persona già sottoposta a misura di prevenzione. In tali ipotesi, infatti, la banca non può essere considerata in una situazione di affidamento incolpevole, poiché ha omesso di adottare le cautele e gli accertamenti che la diligenza professionale le imponeva di compiere, così determinando una commistione di interessi tra l'attività di impresa e l'attività illecita, tale da escludere la tutela del suo diritto reale di garanzia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ba. Po. Et. e. de. La. ;

avverso l'ordinanza 4 luglio 2009 - Tribunale di Pistoia;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza in data 4 luglio 2009, d…

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