Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3642 del 23 marzo 1987

ECLI:IT:CASS:1987:3642PEN

Massima

Massima ufficiale
La cartella clinica adempie la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti per cui gli eventi devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi.  Pertanto la cartella clinica acquista il carattere di definitivita` in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla disponibilita` del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata.  Ne consegue che (all`infuori della correzione di meri errori materiali) le modifiche e le aggiunte integrano un falso punibile, anche se il soggetto abbia agito per ristabilire la verita`, perche` violano le garanzie di certezza accordate agli atti pubblici.   conforme: [p83\09423]

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