Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2736 del 2021
ECLI:IT:TARMI:2021:2736SENT
Massima
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L'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito di una procedura di gara pubblica, può annullare in autotutela gli atti indittivi della procedura contestati dal concorrente, qualora ritenga che tali atti siano lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso. In tal caso, l'annullamento in autotutela determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti, ferma restando la liquidazione disposta per la fase cautelare e salvo il rimborso degli importi versati dal ricorrente a titolo di contributo unificato.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito di una procedura di gara pubblica, può annullare in autotutela gli atti indittivi della procedura contestati dal concorrente, qualora ritenga che tali atti siano lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso. In tal caso, l'annullamento in autotutela determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti, ferma restando la liquidazione disposta per la fase cautelare e salvo il rimborso degli importi versati dal ricorrente a titolo di contributo unificato.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito di una procedura di gara pubblica, può annullare in autotutela gli atti indittivi della procedura contestati dal concorrente, qualora ritenga che tali atti siano lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso. In tal caso, l'annullamento in autotutela determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti, ferma restando la liquidazione disposta per la fase cautelare e salvo il rimborso degli importi versati dal ricorrente a titolo di contributo unificato.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito di una procedura di gara pubblica, può annullare in autotutela gli atti indittivi della procedura contestati dal concorrente, qualora ritenga che tali atti siano lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso. In tal caso, l'annullamento in autotutela determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti, ferma restando la liquidazione disposta per la fase cautelare e salvo il rimborso degli importi versati dal ricorrente a titolo di contributo unificato.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito di una procedura di gara pubblica, può annullare in autotutela gli atti indittivi della procedura contestati dal concorrente, qualora ritenga che tali atti siano lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso. In tal caso, l'annullamento in autotutela determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti, ferma restando la liquidazione disposta per la fase cautelare e salvo il rimborso degli importi versati dal ricorrente a titolo di contributo unificato.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito di una procedura di gara pubblica, può annullare in autotutela gli atti indittivi della procedura contestati dal concorrente, qualora ritenga che tali atti siano lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso. In tal caso, l'annullamento in autotutela determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti, ferma restando la liquidazione disposta per la fase cautelare e salvo il rimborso degli importi versati dal ricorrente a titolo di contributo unificato.
L'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito di una procedura di gara pubblica, può annullare in autotutela gli atti indittivi della procedura contestati dal concorrente, qualora ritenga che tali atti siano lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso. In tal caso, l'annullamento in autotutela determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti, ferma restando la liquidazione disposta per la fase cautelare e salvo il rimborso degli importi versati dal ricorrente a titolo di contributo unificato.
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L'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito di una procedura di gara pubblica, può annullare in autotutela gli atti indittivi della procedura contestati dal concorrente, qualora ritenga che tali atti siano lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso. In tal caso, l'annullamento in autotutela determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti, ferma restando la liquidazione disposta per la fase cautelare e salvo il rimborso degli importi versati dal ricorrente a titolo di contributo unificato.
Sentenza completa
Pubblicato il 06/12/2021
N. 02736/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da ((omissis)) & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Milano, via ((omissis)) n. 41;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis))', ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio el…
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