Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3304 del 8 ottobre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:3304PEN

Massima

Massima ufficiale
La norma processuale penale dichiarata costituzionalmente illegittima non puo` ricevere applicazione in alcun rapporto processuale, e cio` anche se questo e` iniziato prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, salvo che non si tratti di situazione ormai esauritasi per effetto del giudicato o per le quali si siano verificate preclusioni in relazione a cause di nullita`. (Nella specie il Tribunale, dinanzi a cui era stato citato con rito direttissimo un imputato di detenzione di arma, rilevata l`intervenuta declaratoria di illegittimita` incostituzionale dell`art.  233 d.l. 28 luglio 1989 n. 271, aveva disposto la restituzione degli al P.M.  perche` procedesse secondo le forme ordinarie. Il G.I.P., richiesto di emettere decreto di rinvio a giudizio, denunciava il conflitto deducendo che, a norma l`art. 136 Cost., la norma dichiarata illegittima dalla Corte Cost.  cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza, con la conseguenza che nessuna efficacia puo` avere sul giudizio a carico di imputato citato a giudizio in data antecedente alla declaratoria di illegittimita`).    conforme: [p84\07232]

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