Cassazione penale Sez. I sentenza n. 171 del 5 febbraio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:171PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 272 bis cod. proc. pen., proposta in relazione all'art. 24, secondo comma costituzione, nella parte in cui non prevede il deposito degli atti e la comunicazione al difensore, allorquando il P.M. abbia impugnato un provvedimento emesso in tema di libertà personale, essendo sufficiente, ai fini della tutela del diritto di difesa, che l'imputato, con la notifica di cui all'art. 199 bis cod. proc. pen., sia posto in grado di apprestare la propria difesa esaminando gli atti, estraendo copie e presentando memorie.

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