Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 11003 del 2013

ECLI:IT:TARLAZ:2013:11003SENB

Massima

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Il privato sanzionato con l'ordine di demolizione per la costruzione di un'opera edilizia abusiva non può invocare l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, prevista dall'art. 34 comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, se non fornisce una seria ed idonea dimostrazione del pregiudizio che la demolizione arrecherebbe alla struttura e all'utilizzazione del bene residuo. L'onere di tale dimostrazione grava sulla parte privata, autrice dell'opera abusiva, in quanto essa è a conoscenza di come il progetto è stato eseguito e dei danni che potrebbero derivare dalla demolizione, non potendosi ragionevolmente gravare l'amministrazione di una verifica tecnica al riguardo. Pertanto, in assenza di tale prova, l'ordine di demolizione dell'opera abusiva deve essere confermato, non potendosi applicare in via automatica la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'effettività della tutela dell'ordine urbanistico ed edilizio, impedendo che la sanzione pecuniaria possa essere invocata in modo generalizzato e indiscriminato dal privato, senza una dimostrazione concreta del pregiudizio che deriverebbe dalla demolizione. Ciò al fine di evitare che la possibilità di optare per la sanzione pecuniaria finisca per vanificare la funzione deterrente e ripristinatoria propria dell'ordine di demolizione, che rappresenta lo strumento principale per il ripristino della legalità violata. La giurisprudenza costante della Sezione ha infatti affermato che l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione costituisce un'eccezione, la cui ammissibilità è subordinata alla dimostrazione, da parte del privato, del pregiudizio che deriverebbe dalla demolizione, non potendosi riconoscere al privato un diritto di scelta tra le due sanzioni. Pertanto, in assenza di tale prova, l'ordine di demolizione deve essere confermato, in quanto espressione del principio di legalità e di tutela dell'ordine urbanistico ed edilizio, che rappresenta un interesse pubblico primario e prevalente rispetto alle esigenze del privato.

Sentenza completa

N. 11741/2013
REG.RIC.

N. 11003/2013 REG.PROV.COLL.

N. 11741/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11741 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Comune di Grottaferrata;

per l'annullamento

dell'ordinanza emanata il 7.8.2013 prot. n. 30450 notificata il 5.9.2013 con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusivamente realizzate in via di Campovecchio snc Grottaferrata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti del…

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