Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11964 del 17 dicembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:11964CIV

Massima

Massima ufficiale
La fede privilegiata dell'atto pubblico, ai sensi ed agli effetti dell'art.   2700 c. c., riguarda le attestazioni del pubblico ufficiale, circa fatti compiuti, od avvenuti in sua presenza, ovvero dichiarazioni ricevute, quando le attestazioni stesse siano rese nell'esercizio del potere di documentazione, e, quindi, non puo` estendersi a fatti che vengano enunciati come compiuti o conosciuti non nella contestualita` della formazione dell'atto, ma in un momento anteriore (con la conseguenziale possibilita` di contestarli con ogni mezzo di prova).

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