Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2271 del 2016

ECLI:IT:TARMI:2016:2271SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso il Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato dal Comune, afferma che la previsione di includere l'area di proprietà della ricorrente nell'Ambito di rigenerazione urbana AT1_a, pur essendo ancora parzialmente utilizzata per attività produttive, non è illegittima. Infatti, il Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e il parere favorevole al Documento di Piano hanno correttamente considerato che tale ambito risulta per lo più dismesso, fatta salva la necessità di salvaguardare la continuità dell'attività produttiva ivi svolta dalla ricorrente. Inoltre, il Tribunale ritiene che non vi sia contrasto tra le previsioni del Documento di Piano, che individua in maniera indicativa l'intenzione di realizzare un quartiere prevalentemente residenziale, e quelle contenute nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi, che consentono la possibile collocazione di una media struttura di vendita o di uffici pubblici nell'ambito AT1_a. Ciò in quanto il Documento di Piano ha natura programmatoria e non precettiva, e l'utilizzo dell'avverbio "prevalentemente" chiarisce la portata non assoluta della previsione residenziale, che non esclude la compatibilità di altre destinazioni d'uso. Inoltre, il Tribunale ritiene legittima la scelta di attribuire un unico indice di edificabilità all'interno dell'ambito AT1_a, al fine di evitare discriminazioni tra i vari proprietari, in quanto tale soluzione risulta idonea a soddisfare l'onere motivazionale richiesto a supporto delle determinazioni in ambito urbanistico, anche in presenza di una precedente diversa previsione più favorevole per il proprietario. Infine, il Tribunale respinge le censure relative all'inadeguatezza delle motivazioni poste a supporto delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ricorrente, ritenendo che l'Amministrazione abbia comunque preso in considerazione tali osservazioni, fornendo adeguate spiegazioni, e che la scelta di imporre la cessione gratuita di almeno il 40% della superficie territoriale non costituisca un'inammissibile forma di espropriazione, essendo notevolmente inferiore alla originaria quota del 75% prevista dal precedente strumento urbanistico.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/11/2016

N. 02271/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00388/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 388 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- Imerys Minerali Corsico S.r.l., già ((omissis)) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ((omissis)), ((omissis))ò ed ((omissis)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Camperio n. 9;

contro

- il Comune di Corsico, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via dei Pellegrini n. 24;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:<…

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