Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 861 del 2006

ECLI:IT:TARNA:2006:861SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, determina l'illegittimità del provvedimento finale, salvo che sussistano particolari ragioni di urgenza, debitamente rappresentate, che non consentano tale comunicazione senza compromettere il soddisfacimento dell'interesse pubblico. Tale obbligo sussiste anche in caso di provvedimenti sanzionatori o afflittivi nei confronti del privato, al fine di consentirgli di partecipare al procedimento e far valere le proprie ragioni. L'apporto collaborativo del destinatario del provvedimento, reso possibile dalla comunicazione di avvio, può infatti orientare in senso diverso le determinazioni dell'Amministrazione, qualora emergano circostanze ed elementi che inducano a recedere dall'emanazione di provvedimenti restrittivi. Pertanto, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di comprovate ragioni di urgenza, determina l'illegittimità del provvedimento finale, anche quando questo sia vincolato, in quanto priva l'interessato della possibilità di partecipare al procedimento e di far valere le proprie ragioni.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE TERZA
Composto dai Signori:
Dott. Giovanni De Leo - Presidente
Dott. Angelo Scafuri - Consigliere
Dott. Vincenzo Cernese - Primo Referendario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11851/1998 Reg. Gen., proposto da:
Gi. Pe. rappresentata e difesa dall'Avvocato Ra. Mo. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato An. in Na. al Corso Um. I 34;
contro
il Comune di To. An., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Da. Fr. ed agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del TAR Campania in Na. alla Piazza Mu. 64;
per l'annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento n. 4 del 14.07.1998 proveniente dal Funzionario Responsabile della seconda ripartizione - Ufficio Pubblici Esercizi del Comune di To. An. rec…

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