Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1004 del 16 dicembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:1004CIV

Massima

Massima ufficiale
L'art. 44 della legge fallimentare, interpretato nel senso che l'ivi prevista inefficacia del pagamento è correlata alla dichiarazione di fallimento e non, invece, alla sua conoscenza da parte del debitore, induce un dubbio, non manifestamente infondato, di illegittimità per contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto appare irragionevole: a) non discriminare - quanto meno nel periodo tra la pubblicazione e l'affissione della sentenza dichiarativa di fallimento - tra coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito (dopo la pubblicazione della sentenza), quelli consapevoli e quelli invece non consapevoli di detta dichiarazione; b) discriminare, senza ragionevole motivo, coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito dopo la dichiarazione di fallimento e coloro che invece abbiano avuto tali rapporti prima di detta dichiarazione. E' ben vero che tra le due categorie si interpone la dichiarazione di fallimento, ma appare analoga la posizione di entrambe sotto il profilo psicologico - e solo nei confronti della prima si prende in considerazione (ai fini della revocatoria fallimentare) lo stato psicologico soggettivo del terzo.

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