Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19984 del 13 maggio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:19984PEN

Massima

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Il possesso di munizioni per armi comuni da sparo, eccedenti la dotazione di mille cartucce a pallini per fucili da caccia regolarmente denunciati, integra il reato di detenzione abusiva di armi di cui all'articolo 697 c.p., non trovando applicazione l'esenzione prevista dalla Legge n. 110 del 1975, articolo 26, la quale si riferisce esclusivamente alle munizioni a pallini per i fucili da caccia regolarmente denunciati. Pertanto, il soggetto che detenga munizioni di diverso tipo o calibro rispetto a quelle denunciate, anche se in possesso di regolare licenza di porto d'armi, è tenuto a farne denuncia all'Autorità competente entro le settantadue ore successive all'acquisizione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 3, che ha modificato l'articolo 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la configurabilità del reato di cui all'articolo 697 c.p., a prescindere dalla legittima detenzione dell'arma. Inoltre, il reato di porto illegale di arma comune da sparo, di cui all'articolo 4 della Legge n. 895 del 1967, si configura anche nel caso in cui l'imputato sia in possesso di una licenza di porto di fucile per uso sportivo, qualora l'arma sia materialmente e immediatamente disponibile, come nel caso in cui sia riposta in una borsa all'interno dell'autovettura. In tali ipotesi, non rileva la qualificazione giuridica dell'attività come "trasporto" anziché "porto", essendo sufficiente l'accertamento della disponibilità immediata dell'arma da parte dell'imputato. Infine, l'integrazione probatoria in sede di giudizio di appello, pur dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 479 del 1999, risponde a un profilo di eccezionalità, in accordo con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado. Pertanto, il giudice di secondo grado può disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se, in base alla sua valutazione discrezionale, ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, perché i dati probatori già acquisiti sono incerti ovvero quando l'incombente richiesto riveste carattere di decisività, potendo eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO ((omissis)) - Presidente

Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere

Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 49/2012 CORTE APPELLO SEZ. DIST. Di SASSARI, del 03/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo b) con eliminazione della relativa pena e il rigetto nel resto del …

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