Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11951 del 21 marzo 2016

ECLI:IT:CASS:2016:11951PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Le norme che disciplinano l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione non hanno carattere di norme penali sostanziali, ma attengono all'ambito dell'esecuzione penale. Di conseguenza, in assenza di una disciplina transitoria, ad esse si applica il principio "tempus regit actum", per cui la legge applicabile è quella vigente al momento della decisione, e non le norme sulla successione di leggi penali nel tempo. Pertanto, le modifiche legislative che incidono sui benefici penitenziari, come la liberazione anticipata, non hanno efficacia retroattiva, neppure se la domanda di concessione del beneficio sia stata presentata sotto la vigenza della normativa più favorevole, successivamente abrogata. Ciò in quanto tali disposizioni, essendo estranee al diritto penale sostanziale, non sono soggette al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Inoltre, le scelte legislative di introdurre regimi speciali più restrittivi per determinate categorie di condannati, come i soggetti condannati per i reati di cui all'art. 4-bis O.P., non possono essere censurate sulla base dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto rispondono a esigenze di politica criminale e penitenziaria ritenute meritevoli di tutela dal legislatore.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente

Dott. NOVIK ((omissis)) - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M - rel. Consigliere

Dott. MANCUSO ((omissis)) - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 2753/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 14/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. ANIELLO Roberto il quale ha chiesto il rigetto.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 28 marzo 2014 il Magistrato di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile l'istanza di liberazione anticipata speciale proposta…

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