Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4788 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:4788SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il giudicato amministrativo, formatosi su un provvedimento di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro in favore del privato, è vincolante per l'amministrazione, la quale è tenuta a darne esecuzione entro il termine assegnato dal giudice. In caso di perdurante inadempimento, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento, ponendone le relative spese a carico dell'amministrazione soccombente. Le spese processuali, liquidate secondo criteri di semplificazione e serialità della controversia, sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente, in applicazione del principio della soccombenza. Il giudicato amministrativo, una volta formatosi su un provvedimento di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro in favore del privato, è vincolante per l'amministrazione, la quale è tenuta a darne esecuzione entro il termine assegnato dal giudice. In caso di perdurante inadempimento, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento, ponendone le relative spese a carico dell'amministrazione soccombente. Le spese processuali, liquidate secondo criteri di semplificazione e serialità della controversia, sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente, in applicazione del principio della soccombenza. L'amministrazione non può sottrarsi all'obbligo di dare esecuzione al giudicato, se non dimostrando l'avvenuto adempimento, e il suo perdurante inadempimento integra una violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato. Nel giudizio di ottemperanza, sono dovute le spese relative alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, mentre non sono dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Sentenza completa

N. 00068/2013
REG.RIC.

N. 04788/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00068/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2013, proposto da:
((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), in qualità di eredi del defunto ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Manzoni n. 109/A presso l’avv. ((omissis));

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato ope legis in Napoli alla via A. Diaz n. 11;

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso dalla Corte d’Appello di Napoli n. 3534/11, depositato…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.