Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 589 del 2020

ECLI:IT:TARLIG:2020:589SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercizio della propria giurisdizione, ha stabilito i seguenti principi di diritto: 1. Il Comune può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria in alternativa alla demolizione dell'opera abusiva, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e della corrispondente norma regionale (art. 47, comma 3, della L.R. n. 16/2008), senza necessità di emettere previamente un provvedimento di sanatoria. Tale sanzione pecuniaria, pur non dando luogo ad una sanatoria, svolge una funzione di sostanziale regolarizzazione delle opere parzialmente difformi dal titolo edilizio. 2. Il procedimento amministrativo è retto dal principio tempus regit actum, in base al quale i provvedimenti dell'amministrazione devono uniformarsi, sia per quanto concerne i requisiti di forma e procedura, sia per quanto riguarda il contenuto sostanziale delle statuizioni, alle norme giuridiche vigenti al momento della loro adozione. Pertanto, l'amministrazione è tenuta ad applicare la disciplina normativa sopravvenuta nel corso del procedimento, anche dopo il completamento dell'istruttoria e sino al momento della conclusione dello stesso. 3. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47 della L.R. n. 16/2008, essendo una misura ripristinatoria e non punitiva, è regolata dai principi dell'attività amministrativa tradizionale e rimane sottratta alla disciplina della legge n. 689/1981, trovando applicazione il regime sanzionatorio vigente al momento di irrogazione della sanzione, in conformità al principio tempus regit actum. 4. L'omissione del parere obbligatorio della Commissione locale per il paesaggio, previsto dagli artt. 9, comma 1, lett. d) e 11, comma 2, della L.R. n. 13/2014, in relazione ai procedimenti di competenza comunale volti all'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, determina l'illegittimità dell'atto finale del procedimento, che deve essere annullato. 5. La pretesa dell'amministrazione al pagamento della sanzione paesaggistica di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 non è prescritta, in quanto il dies a quo per la relativa irrogazione coincide con la data del provvedimento comunale che ha escluso il ripristino dei luoghi e, quindi, ha reso comminabile la sanzione pecuniaria.

Sentenza completa

Pubblicato il 19/08/2020

N. 00589/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00369/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 369 del 2017, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall’avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro, 2/11;

contro

Comune di Ospedaletti, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 2/11;
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

- del provvedimento del C…

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