Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1452 del 15 febbraio 1982
ECLI:IT:CASS:1982:1452PEN
Massima
Massima ufficiale
Il reato di falsità in titoli di credito, pur ledendo normalmente anche il patrimonio della persona la cui firma viene falsificata, ha come oggettività giuridica la difesa della pubblica fede. Ne consegue che nessuna efficacia esimente può essere attribuita all'acquiescenza od al consenso dell'intestatario del conto corrente alla falsificazione della sua firma come emittente.
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