Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5621 del 13 giugno 1997

ECLI:IT:CASS:1997:5621PEN

Massima

Massima ufficiale
Attesa la natura permanente del reato di diserzione di cui all`art. 148 cod. proc. mil. pen. caratterizzato, in entrambe le ipotesi previste dalla norma incriminatrice, dall`assenza ingiustificata dal servizio, rispetto alla quale l`allontanamento o il mancato rientro si pongono soltanto come antecedenti logici e storici della condotta penalmente rilevante, deve ritenersi che il protrarsi di detta assenza successivamente al fatto interruttivo della permanenza, rappresentato dalla sentenza di condanna, dia luogo alla commissione di un nuovo ed autonomo reato di diserzione, salva l`applicabilita`, per analogia, dei principi affermati in tema di obiezione di coscienza dalla Corte costituzionale con sentenze 28 luglio 1993 n. 343 e 20 febbraio 1977 n. 43.

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