Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28277 del 10 luglio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:28277PEN

Massima

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Il disturbo della personalità, anche se non inquadrabile in una specifica malattia mentale, può integrare il concetto di "infermità" ai fini dell'imputabilità penale, purché sia di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa. Pertanto, il giudice è tenuto a valutare attentamente la rilevanza di tali disturbi della personalità, anche se compensati da trattamento farmacologico, con riferimento al momento di commissione del fatto, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di un vizio totale o parziale di mente, ai sensi degli articoli 88 e 89 del codice penale. Tale valutazione non può limitarsi alla mera constatazione della presenza di una patologia conclamata, ma deve considerare anche le anomalie caratteriali o le alterazioni e disarmonie della personalità che, pur non inquadrabili in una specifica malattia mentale, possano incidere in modo significativo sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. Se. , nato a (OMESSO);

Avverso la sentenza emessa in data 15 Maggio 2007 dalla Corte di Appello di Caltanissetta, che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela il 28 Maggio 2004, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione con riferimento al reato contestato al capo A) della rubrica (articolo 572 c.p.) ed ha rideterminato la pena in ordine ai reati contestati ai capi B) e C) della rubrica (articolo 81 cpv. c.p., articoli 519…

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