Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18903 del 12 maggio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:18903PEN

Massima

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Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannato sia di tale gravità da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. Inoltre, il giudice deve valutare se l'espiazione della pena in atto contrasti con il diritto alla salute o con il senso di umanità costituzionalmente garantiti, avendo riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria. Tuttavia, la mera cronicità della patologia, l'invalidità civile riconosciuta o la necessità di assistenza per alcune attività quotidiane non sono di per sé sufficienti a giustificare il differimento, se le condizioni complessive del detenuto risultano compatibili con il regime detentivo e le cure e i trattamenti necessari possono essere adeguatamente forniti all'interno dell'istituto penitenziario, anche attraverso il ricorso a visite e ricoveri ospedalieri esterni, ove necessario.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. TOSCANI EVA;
lette le conclusioni del PG Dr. TASSONE KATE che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermita' fisica, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, n. 2 c.p., e quella…

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