Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11668 del 21 agosto 1990

ECLI:IT:CASS:1990:11668PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 241 e 248 D.P.R. 28 luglio 1989 n. 271 nella parte in cui precludono l'applicabilità del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. nei procedimenti già definiti in grado di appello prima dell'entrata in vigore del codice, in quanto lesione del principio di eguaglianza si ha solo quando vi sia una difformità di trattamento tra individui che si trovano in una medesima posizione ovvero un'eguaglianza di trattamento di posizioni differenziate, mentre nella specie tutti gli imputati per i quali il procedimento di appello si sia già concluso prima dell'entrata in vigore del codice sono egualmente privati della possibilità di fruire del patteggiamento, né essi potrebbero lamentare disparità di trattamento con gli imputati in altro stadio del procedimento che si trovano in posizione differente rispetto ad essi.

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