Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25623 del 14 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:25623PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato, in assenza della sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, è inammissibile ai sensi degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo che non ricorrano ipotesi di esonero per l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione sancisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato, in assenza della sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, in applicazione della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente tale impugnazione. Tale inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo che non ricorrano ipotesi di esonero per l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La ratio della norma è quella di assicurare la corretta e qualificata difesa tecnica del condannato nel giudizio di legittimità, in linea con il principio del giusto processo e del diritto di difesa sanciti dalla Costituzione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. FIORDALISI Domenic - rel. Consigliere

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) ricorre avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del Tribunale di sorveglianza di Milano.
2. Il ricorso in esame e' stato proposto personalmente dall'interessato il 19 novembre 2022.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono success…

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