Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 938 del 10 gennaio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:938PEN

Massima

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Il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. si configura quando vi è la prova dell'esistenza di un'associazione criminale che si avvale della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne consegue, al fine di commettere delitti, di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o di ottenere ingiusti profitti o vantaggi per sé o per altri. La partecipazione all'associazione mafiosa può essere desunta da un complesso di elementi indiziari, quali la posizione di vertice dell'imputato all'interno del sodalizio, i suoi legami familiari con altri esponenti della consorteria, il contenuto delle conversazioni intercettate e il suo ruolo di promotore, direttore e organizzatore dell'associazione. Tuttavia, la confisca dei beni dell'imputato può essere disposta solo se vi è la prova della provenienza illecita di tali beni, non essendo sufficiente la mera sproporzione tra il loro valore e i redditi dichiarati. Inoltre, il reato di procurata inosservanza di pena ex art. 390 c.p. richiede non solo la consapevolezza dello stato di latitanza del condannato, ma anche un'attività di aiuto concreta e diretta a favorire la sottrazione all'esecuzione della pena, non potendosi ritenere integrato il reato dalla mera prestazione di assistenza sanitaria al latitante.

Sentenza completa

IN FATTO E IN DIRITTO
L'iniziale quadro delle imputazioni a carico dei ricorrenti (nonché di altri numerosi imputati, la cui posizione è stata stralciata, per avere quelli odierni chiesto ed ottenuto il giudizio abbreviato nel corso dell'udienza preliminare) comprende la contestazione di diversi reati, come specificamente addebitati. Primo fra tutti quello di associazione per delinquere pluriaggravata di tipo mafioso (facente capo alla c.d. cosca R.-G.-A. di Cittanova e Molocchio) costituita allo scopo di commettere, avvalendosi della forza dell'intimidazione, promanante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, che ne deriva, delitti finalizzati, attraverso le attività estorsive, la copertura dello stato di latitanza di A. R., personaggio di spicco del sodalizio, l'ingerenza nelle consultazioni elettorali comunali, la fittizia intestazione di attività commerciali e imprenditoriali e il reinvestimento di capitali provenienti d…

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