Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 10602 del 2014

ECLI:IT:TARLAZ:2014:10602SENT

Massima

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La presentazione di una domanda di condono edilizio per opere abusive impone all'amministrazione comunale competente di esaminare tale istanza e adottare i provvedimenti conseguenti, di talché gli atti repressivi dell'abuso edilizio precedentemente adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione nell'eventualità di un successivo rigetto della domanda di sanatoria. Pertanto, l'intimazione di demolizione di opere abusive emessa dall'amministrazione comunale successivamente alla presentazione della domanda di condono è illegittima, in quanto adottata in assenza dei presupposti, dovendo l'amministrazione prima esaminare l'istanza di sanatoria e concludere il relativo procedimento, teso alla soluzione dell'abuso contestato. Il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza consolidata è che la presentazione di una domanda di condono edilizio sospende l'efficacia degli atti repressivi precedentemente adottati, imponendo all'amministrazione di esaminare l'istanza e adottare i provvedimenti conseguenti, salva la possibilità di rinnovare gli atti sanzionatori in caso di rigetto della domanda di sanatoria. Tale principio mira a garantire il diritto del privato di accedere all'istituto del condono, evitando l'esecuzione di provvedimenti demolitori prima della definizione del relativo procedimento, al fine di consentire l'emersione dell'abuso edilizio e la sua eventuale regolarizzazione.

Sentenza completa

N. 17692/1999
REG.RIC.

N. 10602/2014 REG.PROV.COLL.

N. 17692/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17692 del 1999, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Roma, via ((omissis))', 106;

contro

Comune di ((omissis)), n.c.;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 69 prot. 12391, notificata in data 4 ottobre 1999, recante l’ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate in ((omissis)) via Colle Picchione e consistenti nella realizzazione di un manufatto tamponato con blocchetti in cemento e coperto con lastre Isopan;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie …

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