Cassazione penale Sez. II sentenza n. 27791 del 11 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:27791PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, deve verificare la congruenza della motivazione del provvedimento impugnato rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, senza poter riesaminare nel merito la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito. Pertanto, il vizio di motivazione è rilevabile in cassazione soltanto quando si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in una manifesta illogicità della motivazione stessa. Inoltre, la valutazione delle esigenze cautelari effettuata dal giudice della cautela, essendo di natura prognostica, deve essere adeguatamente motivata in relazione alle concrete circostanze del caso, senza che possa essere censurata in sede di legittimità se la motivazione risulta congrua e logica. In particolare, il giudice può ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. anche sulla base di precedenti penali non ancora definiti con sentenza irrevocabile, purché la motivazione dia conto in modo adeguato delle ragioni per le quali la permanenza in libertà del soggetto determina un elevato rischio per l'incolumità pubblica, tenuto conto delle modalità e della gravità del fatto, dello stile di vita del soggetto e di ogni altro elemento rilevante ai fini della prognosi di pericolosità sociale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da:

Dott. BELTRANI Sergio - Presidente

Dott. ALMA Marco Maria - Relatore

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

Dott. CALVISI Michele - Consigliere

Dott. NICASTRO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ma.Sa., nato a E il giorno (Omissis)
rappresentato ed assistito dall'avv. An.Ag. (sostituto del difensore avv. Gi.Ar. non cassazionista) - di fiducia / di ufficio
avverso l'ordinanza n.r.g. 12/2024 in data 14/3/2024 del Tribunale per i minorenni di Palermo, in funzione di giudice del riesame,
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 1.8 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.…

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