Cassazione penale Sez. III sentenza n. 54990 del 28 dicembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:54990PEN

Massima

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Il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di cittadine straniere, realizzato attraverso il reclutamento, l'induzione, l'agevolazione e lo sfruttamento della loro attività di prostituzione, integra il reato di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 75 del 1958, anche quando la condotta si sia svolta in un limitato arco temporale e abbia riguardato una sola persona, purché il soggetto agente abbia preso parte all'organizzazione finalizzata a procurare l'ingresso clandestino delle ragazze nel territorio nazionale, consapevole dello scopo di destinarle alla prostituzione. La condotta di "procurare l'ingresso" nel territorio dello Stato di stranieri in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, si configura non solo quando l'agente abbia posto in essere atti finalizzati a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri, ma anche quando abbia compiuto attività successive, dirette a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli di polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione, in generale tutte le attività di fiancheggiamento e cooperazione collegate all'ingresso degli stranieri. Pertanto, il concorso tra il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e quello di procurato ingresso clandestino di stranieri è configurabile quando l'agente, oltre ad aver partecipato all'organizzazione finalizzata a procurare l'ingresso illegale delle ragazze, abbia compiuto atti diretti a garantire il buon esito dell'operazione e l'avvio delle stesse verso il luogo di destinazione per l'attività di prostituzione, non essendo sufficiente la mera condotta di favoreggiamento della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato. Il giudice di merito può legittimamente escludere le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti, senza necessità di una valutazione globale di tutti gli elementi di cui all'articolo 133 c.p., essendo sufficiente che prenda in considerazione anche uno solo di tali elementi per motivare il diniego.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/02/2015 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo i rigetti dei ricorsi;
udito per l'imputato (OMISSIS) l'avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l'accoglimento d…

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