Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26905 del 16 giugno 2004

ECLI:IT:CASS:2004:26905PEN

Massima

Massima ufficiale
E' inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appello l'impugnazione esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione e l'eventuale successiva investitura di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione non vale a sanare il vizio originario dell'atto.

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