Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19277 del 7 luglio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:19277CIV

Massima

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Il diritto di critica e di cronaca, pur costituendo un limite al diritto di tutela della reputazione, non è illimitato e incondizionato, ma deve essere esercitato nel rispetto di determinati requisiti, quali la verità, anche putativa, dei fatti narrati, la continenza delle espressioni utilizzate e l'interesse pubblico alla diffusione delle notizie. Pertanto, il giornalista che riferisce fatti idonei a ledere la reputazione altrui ha l'obbligo di verificare con diligenza la veridicità delle informazioni, di esporre i fatti in modo obiettivo e di contenere le espressioni entro i limiti della continenza, al fine di assicurare il corretto bilanciamento tra il diritto di cronaca e di critica e il diritto all'onore e alla reputazione. In caso di violazione di tali requisiti, il giornalista e l'editore possono essere ritenuti responsabili per il danno non patrimoniale cagionato, la cui liquidazione deve avvenire in via equitativa, tenendo conto della rilevanza sociale della persona offesa, della gravità dell'offesa e delle sue conseguenze sulla vittima. Inoltre, la mancata riproduzione in sede di ricorso per cassazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure, con la puntuale indicazione della loro collocazione nel fascicolo di causa, comporta l'inammissibilità del motivo, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Sentenza completa


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
DIFFAMAZIONE
Dott. ((omissis))’UTRI - Rel. Consigliere -
Dott. PASQUALINA A. P. CONDELLO - Consigliere -
Adunanza del 17/04/2023 – CC
Dott. ANTONELLA PELLECCHIA - Consigliere -
R.G.N. 23609/2020
Dott. ANNA MOSCARINI - Consigliere -
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23609/2020 proposto da:
GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante,
DANIELA HAMAUI e LIRIO ABBATE, elett.te domiciliati in ROMA, presso
lo studio degli avv.ti VIRGINIA RIPA DI MEANA e ALESSANDRA PIANA
che li rappresentano e difendono;
- ricorrenti -
contro
((omissis)), elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio
dell’avv.to MATTEO NUZZO che, unitamente all’avv.to VINCENZO MA-
RICONDA, lo rappresenta e difende
- contror…

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